brigata del leoncino


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Statuto

... dal 1969


STATUTO “BRIGATA DEL LEONCINO”

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione culturale denominata “BRIGATA DEL LEONCINO – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, con sede legale in Pistoia, Piazza Spirito Santo, 8, e sede storica di rappresentanza in Via Cavour n. 55, presso la Galleria d’Arte Valiani.
Art. 2 – Finalità dell’Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro né finalità politiche o religiose: è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.Essa persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociali di cui all’Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 nel settore della promozione della cultura e dell’arte, con particolare riferimento alle seguenti finalità:Assegnazione annuale di un premio internazionale, denominato “Leoncino d’oro”, a personalità italiane e straniere che si siano distinte in campo culturale, acquisendo meriti universalmente riconosciuti; verrà assegnata una medaglia d’oro raffigurante il Leoncino e organizzato un Convegno di studi in onore della personalità premiata, inoltre verrà curata la pubblicazione degli atti del convegno;Attività di studio, di ricerca, di diffusione di conoscenze nei vari ambiti della cultura artistica, scientifica, letteraria, storica, sociale, economico-politica ecc.;Organizzazione di convegni, mostre, conferenze;Pubblicazione di saggi, ricerche, periodici, atti dei convegni riconducibili alle proprie attività statutarie;Costituzione e partecipazione ad un centro che sarà dedicato al regista pistoiese Mauro Bolognini.E’ espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.Per realizzare le proprie finalità, l’Associazione potrà partecipare quale associato anche ad altre associazioni aventi scopi analoghi.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trarrà risorse economiche per attuare le finalità statutarie:dalle quote sociali annuali;dai contributi di Enti o Istituzioni pubbliche o privatedai beni e/o dalle erogazioni di denaro che potranno pervenire all’associazione per testamento o per donazione da privati;da eventuali utili e/o avanzi di gestione
Art. 4 – Ammissione
Possono entrare a far parte dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che condividano le finalità dell’Associazione e si impegnino a realizzarle.L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati, inviata al presidente dell’Associazione e dietro presentazione di almeno tre persone già associate.L’accettazione delle domande per l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.L’iscrizione decorre dal primo giorno successivo alla delibera di accoglimento della domanda.E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell’Associazione.
Art. 5 – Diritti
Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri; tutti hanno pertanto il diritto di partecipare all’assemblea e di esprimere un voto.Gli associati maggiori di età eleggono gli organi direttivi dell’associazione ed approvano il bilancio e le modifiche dello statuto e dei regolamenti.Hanno diritto d’informazione e di controllo, stabiliti dalla legge o dallo statuto.
Art. 6 – Doveri
Gli associati devono svolgere l’attività in favore dell’Associazione senza fini di lucro.Essi devono partecipare in modo continuativo alla vita associativa e sono obbligati a versare all’Associazione una quota annuale d’iscrizione, il cui importo viene stabilito dall’assemblea.Essi non possono cedere la quota associativa con atti inter vivos, né possono trasferirla mortis causa; la suddetta quota non è rivalutabile.
Art. 7 – Esclusione
L’associato che contravvenga ai doveri imposti dal presente statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Rendiconto economico e utili o avanzi di gestioneL’Associazione è tenuta a redigere il bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale che decorre dal primo gennaio di ogni anno.Il rendiconto sarà redatto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia del rendiconto può essere richiesta da ciascun associato.E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 9 – Estinzione dell’associazione e devoluzione dei beni
L’Associazione si estingue nei casi previsti dalla legge o per delibera di scioglimento dell’assemblea.L’assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori ed è obbligata a devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 10 – Organi dell’AssociazioneSono organi dell’Associazione: l’Assembleail Consiglio Direttivoil Presidenteil Vicepresidenteil Tesoriereil Segretario
Art. 11 – Funzioni dell’assemblea
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione e delibera:l’approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;l’elezione a scrutinio segreto del Presidente dell’Associazione;la nomina, la revoca dei consiglieri del Consiglio Direttivo e l’azione di responsabilità nei loro confronti;l’approvazione del programma annuale dell’associazione;le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo dopo esaurita la liquidazione;nomina dei liquidatori.
Art. 12 – Convocazione dell’assemblea
L’assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, anche al di fuori della sede legale.Il Presidente affiggerà avviso scritto presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’assemblea indicando contestualmente l’ordine del giorno ed eventualmente anche la data dell’adunanza in seconda convocazione.
Art. 13 – Validità e delibere dell’assemblea
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.Gli associati non possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati.L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti anche per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, per eleggere il Presidente e per deliberare lo scioglimento dell’associazione.Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente.Il verbale può essere consultato da ciascun associato che ha il diritto di trarne copia.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da sei membri eletti dall’assemblea ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione, anch’esso facente parte del Consiglio Direttivo, quale ulteriore membro.Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente solo con la presenza di almeno due terzi dei componenti: esso è convocato dal Presidente con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; esso è competente a:Predisporre il programma annuale dell’associazione ed ad attuarlo previa l’approvazione da parte dell’assemblea e a prendere tutte le iniziative che riterrà utili in relazione ai fini dell’Associazione;Deliberare l’ammissione o l’esclusione degli associati;Amministrare il patrimonio dell’Associazione;Proporre all’assemblea eventuali modifiche dello statuto;Eleggere tra i propri membri il Vicepresidente, il Tesoriere;Redigere l’ordine del giorno dell’assemblea,Accettare gli atti di liberalità e delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie.
Art. 15 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’assemblea e svolge le seguenti funzioni:convoca e preside l’assemblea e nomina tra gli intervenuti un segretario verbalizzante;convoca e presiede il Consiglio Direttivo e nomina tra e componenti un segretario verbalizzante;provvede alla custodia dei verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo presso i locali dell’Associazione;ha la rappresentanza dell’associazione sia sostanziale che processuale;compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazioneattua le delibere di accettazione delle liberalità e compie i relativi atti giuridici;per gli atti che comportano impegni di spesa superiori a lire cinquemilioni (5.000.000), il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;vigila sull’applicazione dello statuto e sulle competenze degli organi;nomina all’interno del Direttivo un SegretarioIn caso di sua assenza o impedimento le sue unzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Art. 16 – Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli stessi Consiglieri.Egli svolge le seguenti funzioni:provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;provvede alla tenuta dei libri contabili;redige il conto economico e finanziario annuale
.Art. 17 – Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate: esse non danno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 18 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.Firmato all’originale da:Valbonesi Maria, Mandorli Gian Franco, Cresti Mario, Caselli Umberto, Santini Piero, Batacchioli Antonio, Marini Alberto Brunero, Pineschi Umberto, Ciatti Gabriele, Rondine Salvatore Umberto, Dominici Gian Giacomo Carlo, Giusti Glauco, Pacini Roberto, Barlozzetti Ugo, Pelamatti Lorenzo, Ceccanti Federico, Bonanno Marcello, Melani Enzo, Becciani Ugo Gabriele, Valiani Giuseppe, Bolognesi Andrea, Frintino Salvatore Antonio, Vallecchi Riccardo, Minghetti Ilaria, Gaiffi Vasco, Valiani Arrigo, Niccolai Gian Carlo, Paola Chiostrini Notaro. Registrato a Pistoia il 10.07.1998 al n. 1057Iscritto nel registro delle imprese di Pistoia il 22.07.1998, Prot. n. 11042, REA n. 141668


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